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Concessione di spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari: necessaria la gara


Ogni tipo di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili necessita di una previa procedura concorsuale pubblica e trasparente.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 1871 del 17 ottobre 2016.

Il mercato relativo all’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino, come evidenziato dai giudici amministrativi, risulta un mercato contingentato sia per la naturale limitatezza territoriale degli spazi a ciò deputati, sia per effetto della consequenziale prescrizione, imposta dal regolamento sulla imposta della pubblicità (art. 3 comma 3 del d.lgs. 1993 n. 507), secondo cui i Comuni devono tra l’altro determinare “la quantità degli impianti pubblicitari disponibili”.

In tale situazione, lo svolgimento di una procedura pubblica e trasparente per la assegnazione degli spazi pubblicitari risulta, invero, non meramente facoltativo ma necessario ed indefettibile.

Il modulo della gara pubblica risulta, altresì, necessario, anche alla luce dell’art. 12 della direttiva 123/2006 (direttiva Bolkestein), secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (Consiglio di Stato, sent. n. 6132/2011; Tar Toscana, sent. 333/2015; Tar Lombardia, sent. n. 1261/2015).


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