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Piemonte, del. n. 111 – Economie di spesa derivanti da un più efficiente utilizzo del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità n. 208/2015 il quale, con decorrenza 1° gennaio 2016, ha nuovamente stabilito i limiti alle risorse ogni anno destinabili dalle pubbliche amministrazioni al trattamento accessorio del personale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia consentito derogare al divieto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, e quindi a seguito di economie di spesa derivanti dall’attuazione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, sia possibile integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016 superando il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (tetto di spesa).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 111/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 ottobre, hanno ribadito il consolidato orientamento magistrale secondo cui il risparmio di spesa conseguente ad una riorganizzazione del personale da parte di un’amministrazione non consente il superamento della soglia del tetto di spesa per il trattamento accessorio (Sez. Lombardia, del. n. 324/2014; Sez. Veneto, del. n. 378/2014; Sez. Liguria, del n. 73/2016).

Diverso il caso in cui l’incremento del fondo per la contrattazione integrativa dipenda da un aumento di competenze e di formazione del personale.

Secondo i magistrati contabili “potrebbe ritenersi che, nel caso di economie coinvolte nell’attuazione di un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa nei termini di legge, sussista la possibilità, una tantum, di derogare al tetto di spesa disposto dall’articolo 1 comma 236 della legge 208/2015”.

Peraltro, il quadro normativo presenta ora un esplicito riferimento alla riforma della P.A. e della dirigenza pubblica, di cui alla legge delega n. 124 del 2015, ed induce a ritenere che, nelle more dell’adozione dei relativi decreti legislativi attuativi, non residui attualmente spazio per aperture interpretative su di una materia in corso di definizione legislativa, con norme che potranno anche assumere rilievo nell’ambito di disciplina del trattamento accessorio del personale.

La questione di massima è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-piemonte-del-n-111-16


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