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Titoli di accesso ai concorsi pubblici


Non è possibile equiparare il diploma di istruzione secondaria superiore richiesto dal bando per l’accesso al concorso ai diplomi rilasciati da un istituto professionale di durata triennale o anche biennale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4360 del 18 ottobre 2016, con la quale è stato ribadito che, ai fini dell’ammissione all’impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore, per «diploma di scuola media secondaria superiore» deve intendersi solo quello ottenibile in esito al superamento dell’esame di Stato (esame di maturità) conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e che apre l’accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario o abilita all’esercizio di una professione.

Il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o anche biennale) non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità.


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