Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Danno erariale per tardiva conclusione del procedimento di revoca dell’aggiudicazione


Il dirigente che non conclude tempestivamente il procedimento amministrativo di revoca dell’aggiudicazione risponde delle spese sostenute dall’ente a seguito del contenzioso avviato dalla società aggiudicataria.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, con la sentenza n. 195 depositata il 19 ottobre 2016.

Nel caso di specie il dirigente dell’Area Tecnica di un ente aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza al responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente ai lavori di messa a norma e manutenzione di alcuni edifici scolastici.

Successivamente, il dirigente aveva deciso di non addivenire alla stipula del contratto con la società risultata aggiudicataria in via definitiva della procedura, ritenendo che l’amministrazione potesse provvedere autonomamente, con l’utilizzo del personale dell’ente.

Era stato, quindi, comunicato alla società l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione.

Il relativo provvedimento, tuttavia, era intervenuto a distanza di oltre nove mesi dalla comunicazione.

L’ingiustificata inerzia mantenuta nella definizione del procedimento di revoca dell’aggiudicazione

aveva comportato la costituzione in giudizio dell’ente e la successiva transazione intervenuta tra le parti a tacitazione della pretesa azionata dalla società.

Il danno derivato all’amministrazione è stato addebitato al dirigente.

E’ evidente infatti che, ove il procedimento di revoca dell’aggiudicazione fosse stato emesso entro il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 (non risultando l’esistenza di un diverso e più lungo termine per la conclusione del procedimento) o, comunque, prima che il ricorso innanzi al TAR da parte della società aggiudicataria venisse proposto (a distanza, va sottolineato, di circa otto mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, a dimostrazione del fatto che vi era stato un sufficiente arco di tempo tale da consentire l’utile adozione del provvedimento, anche successivamente allo spirare del termine di legge), il comune non sarebbe stato costretto al pagamento delle spese legali di difesa e a quelle sostenute in sede transattiva.

Leggi la sentenza
cc-giur-sardegna-sent-n-195-16


Richiedi informazioni