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Regolamento sull’imposta di soggiorno: l’albergatore è “agente contabile”


E’ legittimo il regolamento comunale nella parte in cui attribuisce al gestore della struttura ricettiva taluni obblighi concernenti la fase di riscossione dell’imposta di soggiorno (tra i quali l’obbligo di presentare al Comune il conto della propria gestione ai fini del controllo della Corte dei Conti) e la qualifica di “agente contabile di fatto”.

Questo il principio espresso dal Tar Veneto con la sentenza n. 1141 del 17 ottobre 2016.

L’art. 4 del d.lgs. 23/2011, ha previsto che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possano istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli regolamenti comunali, in assenza del regolamento governativo finalizzato ad assicurare un’uniforme “disciplina generale di attuazione dell’imposta”.

La giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla natura degli oneri imposti dai regolamenti comunali ai gestori delle strutture ricettive, ha costantemente ribadito che il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio

della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali.

Tuttavia, al gestore, quale destinatario giuridico delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, possono essere affidati gli adempimenti funzionali all’esazione dell’imposta, quali l’obbligo di rendere una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili, di rilasciare quietanza per l’avvenuto pagamento dell’imposta e di versare periodicamente le somme riscosse (e non quelle dovute) al Comune.

Si tratta di adempimenti di carattere complementare, posti a carico degli albergatori nella fase di attuazione del prelievo che non risultano illegittimi né sproporzionati od eccessivamente gravosi: essi sono connaturali alla peculiare struttura del tributo, il cui funzionamento è legato al suo particolare presupposto (il pernottamento) e all’esistenza di un soggetto passivo (il turista) difficilmente rinvenibile dopo la fine del soggiorno (Tar Sicilia, Palermo, sent. 1399/2013).

Allo stesso modo, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile, deve ritenersi legittima l’attribuzione ai gestori delle strutture ricettive della qualifica di agenti contabili di fatto e del correlato obbligo di presentare il conto di gestione, sul rilievo che costoro, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, pur in assenza di un formale atto d’investitura o d’incardinazione nelle funzioni contabili, hanno comunque il “maneggio di denaro pubblico”  (Corte dei conti Veneto, delibera 19/2013; Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, sent. 22/2016).


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