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Lombardia, del. n. 279 – Trasformazione tempo parziale in full-time


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di trasformare due contratti a tempo parziale (90% e 50%) in due contratti full-time, nell’attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di vasta aerea siano ricollocati.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 279/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 ottobre, hanno ribadito che la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) si qualifica come una nuova assunzione, sottoposta, come tale, ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali.

Invece, nell’eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riespansione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL e dalla sussistenza del posto in organico.

In tal caso, la richiesta del dipendente di ripristinare l’originario rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire anche in soprannumero alla scadenza del biennio oppure, prima della scadenza del biennio, sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-279-16


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