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Lombardia, del. n. 277 – Valore delle reti di distribuzione del gas di proprietà dell’ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al valore da attribuire alle reti di distribuzione del gas di proprietà dell’ente ai fini della loro iscrizione nello stato patrimoniale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 277/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 ottobre, hanno ricordato che in tema di mercato del gas naturale il legislatore ha dettato specifiche norme per disciplinare il passaggio dal precedente regime di monopolio combinato di proprietà e gestione (in cui la titolarità sia degli impianti che del servizio risultava di pertinenza di un unico soggetto) alla nuova disciplina “a regime” (che prevede, attesa la durata tendenzialmente limitata dell’affidamento, un possibile continuo mutamento almeno nella disponibilità degli impianti).

In conformità al dato normativo, nei confronti degli enti locali al termine di scadenza delle relative concessioni possono in sostanza porsi le seguenti possibilità alternative:

I.            l’ente, al termine del periodo di concessione, non riscatta il relativo impianto ma affida ad altro soggetto il relativo servizio: in tal caso, è attribuito al nuovo concessionario il diritto di riscatto sull’impianto, corrispondendo il v.i.r. al primo costruttore (e proprietario degli impianti), il r.a.b. ai successivi;

II.            l’ente, al termine del periodo di concessione, riscatta il relativo impianto e, affidando ad altro soggetto il relativo servizio, mantiene la titolarità degli impianti di rete. In tal caso, a carico del nuovo concessionario resta comunque l’obbligo di remunerazione della messa a disposizione degli impianti: al fine di evitare che detta remunerazione “equitativa” possa comportare un eccessivo ricarico sulle tariffe praticate all’utenza, la determinazione è basata sul r.a.b. salvo l’eventuale adeguamento (autorizzato dall’AEEGSI) in caso di notevole scostamento rispetto al v.i.r.

III.            l’ente, dopo aver riscattato l’impianto, ritiene di conferire in proprietà lo stesso con destinazione al servizio di rete, in vantaggio del soggetto che risulti vincitore all’esito della procedura selettiva.

Come evidenziato dai magistrati contabili, i criteri di iscrizione nello stato patrimoniale dei beni di proprietà degli enti locali restano disciplinate dalle norme di contabilità pubblica.

Tali disposizioni tendono a privilegiare il criterio del costo storico, da rettificare solo nel caso di eventi che determinino un decremento effettivo del valore del bene.

Resta fermo, peraltro, che in sede di predisposizione del bilancio preventivo, e in particolare in quella della valutazione delle entrate (da effettuarsi nel momento in cui la possibilità di alienazione onerosa dei beni divenga concreta e attuale) spetterà all’ente interessato effettuare la relativa stima secondo un principio di prudenza che tenga conto di eventuali e complessive circostanze che possano influire sulle possibilità di realizzazione derivanti dalla cessione del bene.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-277-16


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