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Lombardia, del. n. 257 – Acquisto di immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina limitativa all’acquisto di beni immobili dettata dall’articolo 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011 che consente agli enti territoriali l’acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità da parte del responsabile del procedimento, stabilendo inoltre che la congruità del prezzo debba essere attestata dall’Agenzia del demanio.

In particolare l’ente ha chiesto se la realizzazione, e relativa cessione al Comune, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri urbanistici, realizzate nell’attuazione di specifica convenzione con i soggetti privati, rientri nell’ambito applicativo della norma.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 257/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno evidenziato che la norma di interpretazione autentica introdotta con l’art. 10 bis del d.l. 35/2013, ha chiarito che la disciplina limitativa in tema degli acquisti immobiliari non si applica, fra le altre ipotesi, alle procedure relative alle convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

In queste fattispecie, infatti, l’acquisizione avviene a seguito di un contratto assimilato all’appalto di lavori pubblici, non ad una compravendita.

Inoltre, a termini di convenzione, l’acquisizione delle aree a scomputo si configura come doverosa per l’Ente locale, in quanto convergente alla realizzazione dell’interesse pubblico che ha condotto alla stipula della convenzione urbanistica medesima, perfezionata in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-257-16


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