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Sardegna, del. n. 118 – Compensi professionali degli avvocati pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014 che ha operato un’importante revisione delle modalità di riconoscimento e di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati pubblici, compresa l’Avvocatura dello Stato.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 118/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno evidenziato che la disposizione detta una regolamentazione espressa dei compensi professionali degli avvocati pubblici recependo la tradizionale distinzione tra compensi professionali maturati all’esito favorevole di cause per l’ente rappresentato, con liquidazione delle spese legali a carico del soccombente, e compensi professionali spettanti per l‘ipotesi di provvedimenti favorevoli con compensazione tra le parti delle spese di lite, con oneri, in questo caso, a carico dell’amministrazione di appartenenza secondo modalità e criteri definiti dalla regolamentazione interna dell’ente.

Fermo restando il limite generale di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, richiamato dal primo comma della disposizione, l’articolo 9, comma 6, prevede che per i soli compensi professionali spettanti “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese”, operi il limite dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento dell’anno 2013.

Come evidenziato dai magistrati contabili l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non può costituire argomento sufficiente e legittimo per negare il diritto del professionista dipendente al riconoscimento del trattamento accessorio previsto dalla legge.

In tal caso spetterà all’ente individuare i criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili.

A tal proposito è possibile, ad esempio, far riferimento alla somma complessiva che, in esecuzione della regolamentazione contrattuale, l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell’esercizio 2013 (Sezione Liguria, del n. 82/2015).

Come evidenziato dai magistrati contabili, per i compensi professionali dei legali interni non trovano applicazione i limiti previsti dalla normativa di contabilità pubblica per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’articolo 1, comma 236, della legge 108/2015 (in tal senso, Sez. Liguria, del. n. 86/2013; Sez. Veneto, del. n. 200/2014; Sez. Toscana, del. n. 259/2014; Sez. Puglia, del. n. 127/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 12/2015).

Tale emolumento, infatti, è legato allo svolgimento di attività professionale non in via occasionale ma quale specifico e caratteristico tratto contenutistico della prestazione lavorativa dovuta dagli avvocati pubblici.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-118-16


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