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Campania, del. n. 328 – Contabilizzazione concessione servizio di ripristino delle sedi stradali


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta rappresentazione contabile del contratto, qualificato come di “concessione”, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali di proprietà della provincia.

L’ente ha premesso che il contratto-concessione in quanto tale, dal punto di vista finanziario, non comporta alcuna movimentazione pecuniaria per il bilancio dell’Ente in quanto la remunerazione del servizio si basa sullo sfruttamento imprenditoriale del diritto al risarcimento del danno, rectius, della indennità assicurativa delle assicurazioni dei terzi danneggianti la rete stradale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 328/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno ricordato che gli enti locali proprietari di rete viarie, tra cui le provincie, sono tenuti ad assicurare l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da sinistro stradale o da altro evento.

Taluni enti locali provvedono a tale incombenze mediante un contratto qualificato come “concessione”, avente ad oggetto l’obbligo di cui sopra, a fronte del trasferimento del diritto di credito al risarcimento del danno verso il danneggiante e del diritto di credito accessorio all’indennizzo verso la correlata impresa assicuratrice.

Segnatamente al “concessionario” viene trasferito tale diritto futuro e in base a tale disponibilità concorda preventivamente con le imprese assicuratrici degli indennizzi in misura forfettaria.

Di conseguenza, la stipulazione di tale contratto non ha immediate ricadute finanziarie nel conto del bilancio.

In buona sostanza, in fase di stipulazione il bilancio dell’ente e la sua contabilità generale non sono interessati.

In fase esecutiva lo solo in solo in modo transeunte e comunque con modalità d’impatto neutrale in quanto costi e ricavi, entrate e spese, si neutralizzano istantaneamente.

In definitiva, atteso che, in concreto, il contratto normativo di cui si tratta determina un’esternalizzazione dei rischi e della gestione con imputazione di costi, spese, ricavi ed entrate sul concessionario, sia all’atto della stipula della convenzione che successivamente, la rilevazione contabile potrà avvenire mediante accensione e poi iscrizione in partita doppia dei valori di rischio ed indennizzo, intestati al soggetto e ai beni interessati.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-campania-del-n-328-16


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