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Imposta di soggiorno: qualificazione come “agenti contabili” dei gestori delle strutture ricettive


I titolari delle strutture ricettive incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e, conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 22 depositata il 22 settembre 2016.

L’imposta di soggiorno è stata introdotta (rectius: reintrodotta dopo l’abolizione dell’analogo tributo per effetto dell’articolo 10 del d.l. 66/1989) con il d.lgs 23/2011.

Nello specifico, l’articolo 4 si limita a prevedere la possibilità di istituire l’imposta di scopo, ad individuare il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni capoluogo, quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche o d’arte ecc.), il presupposto impositivo (il fatto di alloggiare nella struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito l’imposta), il soggetto passivo (la persona fisica che fruisce dell’alloggio), ed infine la misura massima del prelievo.

In assenza del pur previsto regolamento statale recante la “disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno”, le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli regolamenti comunali.

Questi ultimi, solo in alcuni casi, hanno esplicitamente qualificato il gestore della struttura ricettiva come agente contabile o sub- agente.

Nella maggior parte dei casi, invece, i regolamenti comunali, pur avendo disposto “l’esternalizzazione” presso le strutture ricettive della funzione di riscossione e riversamento dell’imposta, nulla hanno specificato sul punto.

Come evidenziato dai magistrati contabili, “nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio, caratterizzato da un contenuto principalmente contabile”.

Di conseguenza, il soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’Ente locale, deve essere qualificato come agente contabile.

L’individuazione in concreto del soggetto tenuto alla resa del conto è rimesso alla specifica regolamentazione locale.

Così come è rimessa alla regolamentazione locale la definizione della tipologia del conto richiesto, se di cassa (concernente solo il riversamento dell’imposta effettivamente incassata dalla struttura ricettiva) ovvero anche di diritto (concernente, in generale, la giustificazione dell’imposta dovuta, incassata e riversata relativamente alla clientela soggiornante presso la struttura ricettiva stessa).

In ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.

Leggi la sentenza
cc-giur-sez-riunite-sent-n-22-2016


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