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Friuli, del. n. 50 – Segretario comunale presso Comunità montana: diritti di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di acquisizione (ed eventualmente di riparto) dei diritti di rogito introitati dalle Comunità montane nell’espletamento delle attività certificatorie da parte dei Segretari comunali.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione /2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno ricordato che il d.l. 90/2014 ha abrogato sia l’art. 30 della legge n.734/1973, che riconosceva agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito, sia l’art. 41, comma 4, della legge 312/1980, che riconosceva ai Segretari comunali il diritto a percepire una quota delle entrate rivenienti all’Ente locale a titolo di diritto di rogito, pari al 75%, fino a concorrenza del terzo dello stipendio in godimento.

Attualmente, dunque, i diritti di rogito sugli atti stipulati dai Segretari comunali sono di esclusiva spettanza dell’ente locale, con la sola eccezione rappresentata dall’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014 per il caso in cui negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale l’attività di Ufficiale rogante sia svolta da Segretari comunali che beneficino di un trattamento economico non superiore a quello della fascia “C” del loro ordinamento professionale.

Ne consegue, tra l’altro, che i diritti di rogito non possono essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (Sez. Autonomie, del. n. 21/2015).

Come evidenziato dai magistrati contabili, le comunità montane, disciplinate nel capo V del Tuel (artt. 27-29), hanno natura di “Ente locale”.

Di conseguenza, la Comunità montana potrà continuare a corrispondere al Segretario comunale la quota prevista dei diritti di rogito, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, solo se nell’Ente non vi sia personale dirigenziale ed il Segretario comunale non benefici di un trattamento stipendiale equiparato alle qualifiche dirigenziali.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-friuli-venezia-giulia-del-n-50-16


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