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Emilia, del. n. 85 – Compenso dovuto al commissario giudiziale di una società in house


Un sindaco ha chiesto se, relativamente al compenso dovuto ad un commissario giudiziale di un concordato in continuità concernente una società interamente partecipata dal Comune e sulla quale l’ente esercita il controllo analogo, sia applicabile la generale limitazione a 240 mila euro (che discende dal combinato disposto degli artt. 23-ter del d.l. 201/2011, 1, commi 472 e 473, della legge 147/2013 e 13 del d.l. 66/2014) ovvero la speciale disciplina di cui all’art. 39 della legge fallimentare e del suo regolamento di attuazione.

L’ente ha chiesto inoltre se il limite al compenso, ove ritenuto applicabile, debba essere considerato unitariamente, non tenendo conto del numero di anni di durata della procedura.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 85/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno chiarito che nel caso di compenso dovuto al commissario giudiziale di una società in house di una pubblica amministrazione deve essere applicata la normativa che ha limitato la misura dei compensi (240.000 euro lordi in ciascun anno).

In considerazione della portata generale della problematica, la questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-emilia-del-n-85-16


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