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Campania, del. n. 327 – Società: organi di amministrazione/amministratori comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità alle società in house del divieto di cui all’articolo 1, comma 718, della legge 296/2006 secondo cui “l’assunzione, da parte di un amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.

In particolare, stante la natura stessa delle società in house e il controllo esercitato su di esse dall’ente locale, alla stregua delle proprie articolazioni organizzative, l’ente ha chiesto se sia possibile applicare anche alle predette società il regime delle disposizioni dell’articolo 82 del Tuel, riferendosi, tale norma, nel suo ambito applicativo, alle “articolazioni” dei comuni e quindi alle varie forme organizzative nelle quali si esplica l’attività dell’ente locale, tra le quali non può escludersi la spa totalmente pubblica, che svolge servizi in house e quindi soggetta al cosiddetto controllo analogo, svolto anche congiuntamente, da parte dei comuni che ne sono soci.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 327/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 ottobre, hanno chiarito che l’articolo 1, comma 718, della legge 296/2006 prevede chiaramente che nessun compenso può essere corrisposto ad un amministratore di un ente locale, a seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata dallo stesso ente.

L’interpretazione suggerita dall’ente in merito alla possibilità di considerare le società in house alla stregua di proprie articolazioni organizzative, con conseguente applicabilità anche ad esse delle disposizioni di cui all’articolo 82 del Tuel, andrebbe ben oltre il contenuto letterale dell’articolo 1, comma 718, della legge 296/2006 che, in maniera specifica, prevede un divieto assoluto di corresponsione di emolumenti a favore di chiunque (essendo anche amministratore di un ente locale) amministri qualsiasi tipo di società dallo stesso partecipata, senza distinzione alcuna tra le stesse.

Si segnalano i ns. seminari in materia di società partecipate:
Organismi partecipati e anticorruzione: vincoli e responsabilità, in programma a Firenze il 25 novembre p.v. e
Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016, in programma a Firenze il 27 gennaio 2017.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-campania-del-n-327-16


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