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Liguria, del. n. 86 – Finanziamento di opere di investimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione degli spazi riconosciuti all’Ente per ricorrere all’indebitamento finalizzato a coprire spese d’investimento.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 86/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno evidenziato che fermo restando il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 203 e 204 del Tuel e dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge 243/2012, l’ente deve anche attenersi al disposto di cui al comma 3 per il quale l’indebitamento è ammissibile solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 243 del 2012.

Tale ultima limitazione trova applicazione nonostante la mancata emanazione del DPCM prescritto dai commi 3 e 5 dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-86-16

 


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