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Liguria, del. n. 85 – Oneri derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di iscrivere, nel bilancio di 2016, gli stanziamenti annuali relativi agli oneri complessivi di gestione dell’impianto di depurazione.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 85/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 151 del Tuel, nell’individuare i principi generali in base ai quali gli enti locali devono programmare la propria gestione, dispone che le previsioni del bilancio devono essere elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili, generali ed applicati, allegati al d.lgs. 118/2011.

In particolare, il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, alla cui base si pongono adeguate analisi riguardanti le entrate e le spese previste, aventi fonte sia in decisioni amministrative pregresse (o imposte dalla legge, regionale o nazionale), che in future determinazioni amministrative (o in altrettanti vincoli legislativi).

I principi generali della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, impongono una rigorosa valutazione dei flussi finanziari (o, nel caso, anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.

E’ necessario evitare sottovalutazioni o sopravalutazioni delle singole poste, che, invece, devono essere ponderate secondo una rigorosa analisi delle obbligazioni già assunte (derivanti da contratti stipulati o da provvedimenti validi ed efficaci) e di quelle che sorgeranno o potrebbero sorgere nel corso dell’esercizio futuro.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-85-16


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