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Basilicata, del. n. 40 – Cessione del credito da parte della P.A: condizioni e riflessi contabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente, ricompreso nell’area interessata da prossima attività estrattiva e, dunque, beneficiario, in via diretta, ex d.lgs. 625/1996, dei proventi (royalties) derivanti dall’estrazione petrolifera, di cedere il credito futuro, che verrà cioè a esistenza, prima che si realizzi il suo presupposto (nella fattispecie, l’estrazione di idrocarburi).

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 40/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno chiarito che il credito di denaro può essere oggetto di gestione attiva da parte dell’ente pubblico creditore.

Tuttavia:

  • deve escludersi la possibilità che la cessione possa essere fatta “alla spicciolata”, nel senso cioè di cedere, di volta in volta, alcuni crediti a favore di cessionari scelti per l’occasione: il “servizio” del cessionario deve essere svolto da soggetto idoneo, scelto previa gara, ed i rapporti contrattuali con l’ente cedente devono essere regolati mediante convenzione (la quale  dovrà regolare anche la cessione dei crediti non ancora maturati in capo al cedente e, in tal caso, ben potrebbe richiedersi un successivo atto di cessione, necessariamente assistito dalla forma scritta, allorquando il credito da cedere sarà venuto ad esistenza);
  • il credito può essere ceduto solo pro soluto;
  • quanto al prezzo (base) della cessione, deve tenersi di conto, oltre alla realizzabilità del credito, anche della natura del credito ceduto, potendo soccorrere altri criteri integrativi di valutazione in relazione alla anzianità del credito, alle procedure esperite o in corso per la sua riscossione, anche coattiva, etc.

La cessione del credito non rappresenta un sistema alternativo alla riscossione ordinaria dei crediti quanto, piuttosto, la possibilità che l’ente locale realizzi con rapidità entrate altrimenti di dubbia od onerosa esigibilità.

Naturalmente, il credito da cedere deve essere prima accertato come entrata dall’Ente, ai sensi degli artt. 178 e segg. del Tuel, in ragione della tipologia della entrata.

Ne consegue che la cessione deve necessariamente seguire sia l’accertamento del credito come entrata dell’ente, sia la sua concreta esigibilità in relazione al tempo dell’adempimento e alle altre eventuali condizioni del pagamento.

Anche nel caso in cui la convenzione, deputata a regolare i rapporti con il cessionario scelto mediante gara, si estenda fino a comprendere crediti pecuniari non ancora sorti al momento della stipula, questi potranno in concreto essere oggetto di cessione solo dopo che siano venuti ad esistenza ed accertati e siano divenuti esigibili, essendo l’esistenza e la validità oggetto di specifica garanzia dovuta dall’Ente cedente.

Ovviamente, una volta ceduto, il credito dovrà essere cancellato dalla contabilità dell’Ente.

Il prezzo di realizzo sarà verosimilmente inferiore al valore nominale del credito stesso.

Posto che l’entrata (da cessione) deve essere registrata per il valore pieno del credito accertato, il (minor) prezzo di realizzo rappresenta una spesa che deve essere parimenti prevista, registrata ed evidenziata.

La minore entrata concretizza, quindi, una perdita per l’Ente, che deve trovare idonea giustificazione.

Ne consegue che una corretta tenuta della contabilità già dovrebbe aver rilevato la perdita nel “fondo svalutazione crediti” o, in sede di bilancio, con l’accantonamento al “fondo crediti di dubbia esigibilità” che, conseguentemente alla cessione, andranno rideterminati per la minore entrata registrata.

Come evidenziato dai magistrati contabili una perdita sul credito pecuniario (che l’Ente all’atto della cessione deve garantire esistente e valido) può giustificarsi solo in quanto l’Ente abbia effettivamente esperito tutte le azioni per la sua riscossione piena, ovvero se il debitore accertato non sia nelle condizioni di poter adempiere, oppure eccezionalmente per far fronte a esigenze di liquidità non altrimenti (stante l’onerosità del mezzo) risolvibili.

Da evidenziare che non ogni tipologia di credito pecuniario, certo, liquido ed esigibile, accertato come entrata dell’Ente, può essere oggetto di cessione

In particolare, non possono essere ceduti:

  • le entrate da trasferimento e da contributi da altri Enti pubblici che non sono suscettibili di svalutazione, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate accertate per cassa (nei limiti in cui sono ancora ammesse).
  • i crediti nascenti da entrate di natura vincolata, oppure derivanti da sovvenzioni, contributi, finanziamenti, per misure e progetti finanziati pro-quota o interamente con fondi europei.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-40-16


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