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Danno erariale derivante dall’illecito utilizzo dei budget annuali e dei fondi economali


L’utilizzo delle somme relative al budget ed al fondo economale, attribuite per il funzionamento dell’ufficio e per scopi determinati, deve essere adeguatamente documentato e rendicontato.

La mancanza della necessaria documentazione contabile (quali ricevute, ecc.…) a giustificazione della spesa comporta l’obbligo di restituzione delle spese sostenute.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 272 depositata il 30 settembre 2016.

Nel caso di specie la Procura contabile aveva rilevato non trascurabili carenze nella giustificazione e/o motivazione delle spese sostenute a carico dell’amministrazione regionale, con indicazioni spesso assai generiche e, in alcuni casi, specie con riguardo ad eventi organizzati ovvero ai quali la struttura regionale aveva preso parte e per i quali aveva impegnato risorse economiche, privi di qualsiasi preventiva autorizzazione.

Tali irregolarità, che avevano dato luogo alla mancata approvazione di tutti i rendiconti, sono state addebitate al Dirigente responsabile della Struttura regionale, quale titolare del centro di responsabilità del budget operativo e del fondo economale, che non era stato in grado di dare alcun riscontro delle motivazioni istituzionali per le quali il denaro era stato utilizzato.

La mancanza della necessaria documentazione contabile (quali ricevute, ecc.…) a giustificazione della spesa costituisce una rilevante irregolarità amministrative e contabile da cui deriva l’obbligo di restituire le somme irregolarmente utilizzate.

Come evidenziato dai giudici contabili, il dirigente non poteva non sapere di essere tenuto a giustificare dettagliatamente l’utilizzo del denaro pubblico in modo da comprovare il rispetto del fine pubblico per il quale le somme erano state assegnate.

Leggi la sentenza
giur-lazio-sent-n-272-2016


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