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Giur. Toscana, sent. 258 – Danno erariale derivante dalla cessione gratuita di aree urbane pertinenziali


La vendita degli alloggi popolari se non può costituire un lucro per il Comune ai danni degli acquirenti non deve comunque costituire un danno per il Comune stesso.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 258 depositata il 29 settembre 2016.

Nel caso di specie il Dirigente della società pubblica in house, svolgente l’attività di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune, aveva alienato a privati unità immobiliari, a titolo oneroso, unitamente ad aree pertinenziali classificate F/1 (aree urbane), frazionate ad hoc, cedute a titolo gratuito.

La vendita dei beni era stata effettuata in applicazione della legge n. 530/93 e della legge regionale n. 46/09, le quali prevedono che il prezzo di cessione sia determinato con riferimento ai dati catastali.

Tenuto conto che il terreno pertinenziale era catalogato come bene non censibile, privo di rendita, il Dirigente aveva ritenuto lo stesso privo di valore e, quindi, cedibile (senza corrispettivo) nel complessivo prezzo pattuito per l’immobile.

Tale operazione, secondo la Procura contabile, aveva determinato una mancata entrata per l’ente proprietario dei terreni ceduti, oltre a costituire una fattispecie penalmente rilevante per quale è stata trasmessa una notizia di reato alla Procura della Repubblica, per il reato di cui all’articolo 323 del codice penale (Abuso d’ufficio).

Al fine di accertare e quantificare il danno erariale subito dall’ente locale, la Procura aveva richiesto una perizia di stima all’Agenzia del Territorio di Pisa che aveva ritenuto congruo “applicare ordinariamente alla superficie scoperta di pertinenza ceduta, il 10% del valore unitario dell’unità immobiliare cui appartiene; in accordo con quanto previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138”.

Come evidenziato dai giudici contabili, il fatto che la legge preveda che il prezzo di vendita di un bene pubblico si determini in base al valore catastale dello stesso non significa certo che se un terreno pertinenziale non è valorizzato al catasto debba essere ceduto a soggetti privati senza alcun corrispettivo.

Il Dirigente, chiamato ad agire in nome e per conto dell’amministrazione pubblica in virtù della procura speciale a vendere conferita dall’ente, avrebbe dovuto tutelare le casse comunali, provvedendo a valutare l’area ed a cederla a titolo oneroso, non certo gratuitamente.

Leggi la sentenza
giur-toscana-sent-n-258-2016


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