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Il rinvio a giudizio non giustifica di per sé il licenziamento del dipendente


Il giudice di merito in materia di licenziamento disciplinare per giusta causa, in conseguenza di un rinvio a giudizio per l’imputazione di gravi reati commessi dal dipendente, deve valutare la sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione che hanno giustificato la sanzione disciplinare del licenziamento.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18513 del 21 settembre 2016.

Nel caso di specie la Corte di appello, dopo aver esaminato tutti i dedotti vizi formali del licenziamento, si era limitata ad osservare che “i fatti contestati, di gravità tale da determinare un rinvio a giudizio in sede penale, sono certamente idonei a giustificare il licenziamento in tronco della reclamante”.

Come più volte affermato dalla Cassazione “la nozione di giusta causa di licenziamento ha la sua fonte direttamente nella legge (art. 2119 c.c., e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1) e quindi l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non già tassativa”.

Il giudizio circa la valenza del fatto commesso dal dipendente a giustificare il ricorrere o meno degli estremi di una giusta causa di licenziamento ha carattere autonomo rispetto all’esame che del medesimo fatto debba darsi a fini penali, e “nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale”.

Il giudice di merito davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l’imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario, ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l’adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva. Al contrario non può essere ritenuta integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest’ultimo sul rapporto fiduciario e sull’immagine dell’azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie il giudizio di merito aveva completamente omesso la disamina della sussistenza dell’addebito contestato, della gravità della condotta tenuta e dell’intensità dell’elemento soggettivo idonee nel merito a giustificare il licenziamento e pertanto ha cassato la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice di merito accerti la gravità dell’inadempimento imputato al dipendente.

 


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