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Friuli, del. n. 48 – Rapporti finanziari con una società partecipata: d.lgs. 175/2016


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere a carico del bilancio del comune la quota di debiti ricadenti sulla società partecipata in liquidazione, allo scopo di evitare la prevedibile ed ulteriore svalutazione della partecipazione sociale in caso di apertura di una procedura fallimentare o prefallimentare.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 48/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno evidenziato che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 è stato abrogato (dal 23 settembre 2016), per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, lett. L), del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Gli eventuali trasferimenti di risorse da parte dei Comuni alle loro società partecipate sono pertanto da valutare in considerazione del nuovo quadro normativo recato dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (con particolare riferimento all’articolo 14 che reca una specifica disciplina per le crisi d’impresa).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-friuli-venezia-giulia-del-n-48-16


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