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Abruzzo, del. n. 171 – Regione: limiti alle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile contenuta nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se la deroga al limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ivi prevista esplicitamente per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006, sia estensibile anche alle Regioni.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 171/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno evidenziato che la possibilità di derogare al tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009) è limitata, in linea con il testo della norma, agli enti locali, purché in regola con gli obblighi di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.

Come evidenziato dai magistrati contabili, le esigenze organizzative che giustificano, per gli enti locali, il regime derogatorio rispetto alla normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile, non sembrano automaticamente esportabili in capo alle strutture regionali, le quali, attese le dimensioni numeriche e finanziarie del proprio organico, dispongono di adeguati margini interni di flessibilità per garantire il rispetto dei vincoli alle assunzioni disposti dalle norme in commento.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-abruzzo-del-n-171-16


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