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Lombardia, del. n. 238 – Riduzione del debito pubblico


Un sindaco ha chiesto se in presenza di mutui rimborsati in toto da altri enti in virtù di un contratto di accollo (interno) ovvero di mutui rimborsati per una quota significativa dallo Stato (83%), l’ente possa destinare tutti i proventi dell’alienazione immobiliare agli investimenti che intende realizzare omettendo di utilizzare la somma del 10% per l’estinzione dei mutui.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 238/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno evidenziato che il comma 5 dell’articolo 7 del d.l. 78/2015 impone la destinazione prioritaria del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile “all’estinzione anticipata dei mutui” (Corte dei Conti Lombardia, del. n. 85/2016).

Tale disposizione è applicabile anche per l’estinzione di mutui che sono stati oggetto di accollo (ovviamente non privativo) da parte di altri enti ovvero siano assistiti da contributo a fondo perduto.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-238-16


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