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Molise, del. n. 117 – Quota associativa comunità montana soppressa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla persistenza dell’obbligo dell’ente di corrispondere le quote associative a favore della gestione straordinaria della soppressa Comunità Montana di cui il comune era membro.

L’ente ha precisato che la Comunità montana dal 2010 non fornisce più servizi in forma associata e che il Commissario liquidatore richiede ogni anno il versamento della quota associativa prevista dalla normativa regionale.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 117/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ricordato che la disciplina delle Comunità montane, con particolare riferimento, tra le altre, alle modalità di soppressione delle stesse, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

La Regione Molise ha disciplinato il processo di estinzione delle Comunità montane prima con la legge n. 6/2011, poi con la legge 2/2012 e infine con la legge 22/2012.

Come evidenziato dai magistrati contabili, gli interventi legislativi intervenuti nel corso degli anni, dal 2011 ad oggi, non hanno comportato la modifica o la soppressione del comma 5 dell’articolo 10 della L.R. 6/2011, ove è stabilito che “i Commissari liquidatori la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, hanno potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità montana e imputano gli atti amministrativi adottati alla gestione commissariale dell’ente montano”.

La lettera b) del citato comma 5 dall’articolo 10 stabilisce inoltre che “i Commissari liquidatori esercitano con propri decreti ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione”.

Pertanto, rientra nei poteri del Commissario liquidatore l’adozione di ogni misura tesa a richiedere e garantire la riscossione della quota di adesione dei Comuni membri fino alla definizione della procedura di liquidazione.

In conclusione, l’obbligo giuridico, a carico del Comune membro, della corresponsione della quota di adesione, cesserà esclusivamente a seguito della definitiva chiusura del procedimento di estinzione ed il conseguente trasferimento delle funzioni.

La quota associativa, infatti, non è legata alla ricezione di servizi, configurandosi, invece, come “entrata della comunità”, finalizzata a garantirne l’ordinario funzionamento.

Posizione, peraltro, già espressa dal Servizio Avvocatura Regionale della Regione Molise che, chiamato da un comune membro della Comunità montana a chiarire la natura dell’obbligo della contribuzione prevista dalla norma contenuta nell’articolo 10, comma 5, lett e), della L.R. 6/2011, si è pronunciato nel seguente modo: “la sola appartenenza all’Ente comunitario comporti per il Comune membro l’obbligo di versare la quota associativa, al di fuori di ogni rapporto sinallagmatico tra i due soggetti, perché detta quota non è commisurata al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’Ente comunitario”.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-molise-del-n-117-16


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