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Gare: sufficiente il voto numerico se la griglia valutativa è adeguatamente definita


Quando la lex specialis predetermina in modo adeguatamente dettagliato i criteri orientativi dell’attività della commissione giudicatrice, specificando i criteri e sub-criteri di valutazione con i relativi punteggi nell’ambito di un minimo e di un massimo, la commissione può esprimersi con un voto numerico senza necessità di una puntuale motivazione.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3911 del 20 settembre 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia degli immobili, prevedendo, nel bando di gara, numerosi e specifici elementi di valutazione (in numero di otto, suddivisi in quattro categorie) a propria volta articolati in specifici sub-criteri.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta circoscritta l’espressione della discrezionalità valutativa da parte della Commissione.

Pertanto, quando la “griglia” valutativa fornita dalla disciplina della procedura risulta sufficientemente chiara, analitica e articolata, rendendo così percepibile l’iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica opera alla stregua di una sufficiente motivazione.

Al contrario, in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, si rende necessaria una motivazione “discorsiva” dei punteggi numerici attribuiti dai singoli commissari (Consiglio di Stato, sent. n. 1556/2016, n.  921/2016, n. 120/2016).


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