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Lombardia, del. n. 226 – Conseguenze mancata osservanza del Patto di stabilità interno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione delle conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno in relazione alla costituzione e determinazione del fondo per la contrattazione integrativa previsto dall’articolo 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 226/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ribadito che l’articolo 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 condiziona espressamente la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa all’osservanza della disciplina del Patto di stabilità interno.

Pertanto, il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto nel 2015 non consente all’Ente di effettuare alcun incremento, anche se risultante da risorse finanziarie disponibili.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-226-16


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