Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 225 – Disciplina del baratto amministrativo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione ed all’applicazione dell’istituto del “baratto amministrativo”, previsto dall’articolo 24 del d.l. 133/2014 e disciplinato in relazione ad altri aspetti dall’articolo 190 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 225/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ribadito che il baratto amministrativo:

  • necessita di previa regolamentazione a carattere generale: è utilizzabile nei soli casi nei quali l’Ente locale ha preliminarmente disciplinato l’istituto, i casi concreti di attuazione, la tipologia di crediti ai quali applicarlo, la natura e l’individuazione dei lavori e servizi, nonché le modalità di individuazione dei soggetti che possono avvalersi dell’istituto. In sostanza, deve escludersi che il singolo cittadino, anche se insolvente incolpevole, possa proporre l’effettuazione di interventi che non rientrino nella programmazione dell’Ente locale, potendosi effettuare unicamente le attività già previste e finanziate in bilancio, con successiva regolarizzazione contabile.
  • non può riguardare i debiti tributari pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’Ente locale (Corte dei conti Lombardia, del. n. 172/2016).

Come ribadito dai magistrati contabili, il baratto amministrativo, così come disciplinato dalla recente legislazione, opera su un piano diverso dagli istituti del codice civile della datio in solutum e della transazione.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-225-16


Richiedi informazioni