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Puglia, del. n. 141 – Sistema dei Controlli interni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione degli articoli 147 e 148 del Tuel che disciplinano in modo differenziato i controlli dei comuni con popolazione superiore e dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

In particolare l’ente ha chiesto se a tal proposito la popolazione residente debba essere calcolata sulla base dell’ultimo censimento o sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 141/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno confermato l’orientamento che privilegia il criterio dinamico dei dati Istat del penultimo esercizio precedente, fissato dall’articolo 156 del Tuel, rispetto a quello statico dell’ultimo censimento, indicato dall’articolo 37, comma 4 del Tuel (Autonomie, del. n. 6/2016; Sicilia, del. n. 95/2016).

Il legislatore, infatti, ha inteso diversificare il sistema dei controlli in ragione del numero della popolazione residente, sicché l’eventuale riferimento ad un parametro rigido come quello dell’ultimo censimento, se da un lato garantisce maggiore stabilità sul piano organizzativo (essendo i controlli interni per i comuni con più di 15.000 abitanti più articolati e complessi), dall’altro determina una mutilazione del sistema dei controlli (con l’esclusione del controllo strategico, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo di qualità dei servizi) rispetto al modello astratto delineato per i comuni con un maggior numero di abitanti, anche per la preclusione della verifica esterna assegnata alla Corte dall’articolo 148 del Tuel.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-puglia-del-n-141-16


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