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Concorsi: conseguenze nel caso di mancato recapito della domanda di partecipazione


Nel caso in cui il bando di concorso preveda quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione quella della raccomandata mediante il servizio postale, il rischio del mancato recapito del plico grava sulla pubblica amministrazione che ha indetto il concorso.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 4226 del 9 settembre 2016.

Nel caso di specie un candidato aveva contestato il proprio mancato inserimento nell’elenco dei soggetti ammessi alla selezione, allegando al ricorso la ricevuta dell’ufficio postale attestante l’invio all’amministrazione di un plico raccomandato entro il termine stabilito dal bando di concorso.

In termini generali, in caso di presentazione di domande di partecipazione a pubblici concorsi mediante il servizio postale, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell’amministrazione postale ricade sul mittente e non sul destinatario.

Tale prevalente orientamento, tuttavia, può trovare applicazione solo quando il bando consenta agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda.

Diversamente, nel caso in cui bando imponga, come mezzo per la presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente il servizio postale, il rischio del mancato recapito del plico grava sul destinatario che ha prescelto la modalità di partecipazione (Tar Campania, Napoli, sentenza n. 6069/2007; Consiglio di Stato, sentenza n. 3668/2001).

Ciò in quanto il rischio conseguente all’inaffidabilità di un mezzo di presentazione della domanda non può che ricadere sul soggetto che ha imposto tale modalità, in base al principio generalissimo secondo il quale nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti che non dipendano dalla sua volontà o negligenza.


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