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Basilicata, del. n. 37 e 39 – Premi assicurativi e rimborso spese legali degli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 5 dell’articolo 86 del tuel, così come modificato dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 78/2015.

I magistrati contabili della Basilicata, con le deliberazioni nn. 37 e 39 del 2016, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno evidenziato che a decorre dal 15 agosto 2015 è possibile appostare nel bilancio di previsione, con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 86, comma 5 del d.lgs. 267/2000, la spesa per l’assicurazione degli amministratori e il rimborso delle spese legali da loro sostenute nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a)      assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;

b)      presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c)      assenza di dolo o colpa grave

Tale disposizione facoltizza (e non obbliga) il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Secondo i magistrati contabili, la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sta a significare che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente.

Tale disposizione non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista).

In altre parole, la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio.

Spetterà agli amministratori, che redigono la proposta di bilancio, ai responsabili finanziari e ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, giustificare che l’esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa non alteri l’equilibrio finanziario del bilancio, consolidando e realizzando le risorse delle quali possono disporre.

Insomma, la discrezionalità accordata agli amministratori di prevedere – a loro vantaggio – il pagamento di premi assicurativi o il rimborso delle spese legali sopportate, nei casi ammessi dalla norma, deve fare i conti con la possibilità che la relativa spesa sia prevista in bilancio e trovi effettiva copertura nelle entrate attese, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale.

La necessità che la spesa trovi specifica previsione in bilancio e nella misura che consente di salvaguardarne gli equilibri finanziari sta a significare che gli amministratori non potranno avanzare pretese di rimborso oltre i limiti di previsione e di copertura di quanto iscritto in bilancio.

A tal proposito, sempre in funzione di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, trattandosi di scelte che comportano vantaggi economici per gli stessi amministratori che le assumono, è necessario che l’ente adotti un disciplinare contenente i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione delle somme stanziate o, eventualmente, di loro riparto, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di rimborso, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990.

La necessità della previa programmazione della spesa in bilancio, unitamente alla necessità che vengano previamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, porta ed escludere la rimborsabilità delle spese che gli amministratori, attuali o passati, possono aver sostenuto per vicende giudiziarie già concluse, anche solo con riferimento allo stadio processuale definito, pur se non definitivo.

In sostanza la norma non legittima la pretesa al rimborso delle spese legali pagate dagli amministratori, ma ammette solo che l’ente possa, a sua discrezione e con le cautele che si sono dette, prevederne la rimborsabilità nei limiti dello stanziamento.

Leggi le deliberazioni
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-37-16
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-39-16


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