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Giur. Appello, sent. n. 366 – Ordini professionali: sussiste la giurisdizione della Corte dei conti


Gli ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono assoggettabili alla giurisdizione della Corte dei conti ed alla azione erariale per i danni eventualmente cagionati al bilancio degli stessi dai propri organi.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 366 depositata il 28 luglio 2016, con la quale è stato accolto l’appello avverso il disposto della sentenza della sezione Veneto (199/2013) che aveva escluso la propria giurisdizione asserendo che le risorse finanziarie in gestione dell’Ordine non hanno alcuna provenienza pubblica, sicché il depauperamento delle stesse si traduce in un danno essenzialmente “privato”, come private sono le entrate dell’ente.

Nel caso di specie la Procura Regionale aveva convenuto in giudizio i componenti degli organi dell’ente (Presidente e Consiglio dell’Ordine) per aver conferito illegittime consulenze legali esterne con esborsi elevati ed incongrui e per attività estranee a quelle proprie dell’Ordine.

Il Giudice Veneto aveva escluso la sussistenza della giurisdizione contabile in considerazione del fatto che gli ordini professionali, aventi natura di “Enti pubblici associativi non economici ad appartenenza associativa”, si autofinanziano con i soli contributi degli iscritti all’Albo, senza alcun apporto del bilancio statale.

Di diverso avviso i giudici nella sentenza in commento secondo cui al fine del radicarsi della giurisdizione contabile ciò che rileva è la destinazione pubblica delle risorse gestite (si pensi ai privati destinatari di finanziamenti pubblici malgestiti o distratti per altri scopi).

Invero, le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati, lungi dall’avere una mera ed esclusiva finalità “privata” di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l’obbligo della appartenenza all’ordine professionale (in via esemplificativa, le attribuzioni conferite spaziano dalla tenuta degli albi, all’esercizio della funzione disciplinare, alla redazione e alla proposta delle tariffe professionali e delle liquidazioni a richiesta del professionista o del privato).

Tale assunto è confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 405/2005 laddove afferma che “La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.”

Come evidenziato dai magistrati contabili, la destinazione pubblica (ovvero finalizzata al perseguimento di obiettivi meritevoli di tutela rafforzata da parte del legislatore) delle risorse gestite dall’Ordine è sufficiente ad incardinare la giurisdizione del Giudice contabile.

In altri termini, le risorse economiche gestite dall’ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell’ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l’ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell’ente.

Leggi la deliberazione
cc-sez-iii-giur-centrale-appello-sent-n-366_2016


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