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Veneto, del. n. 353 – Regolamento incentivi: non può avere efficacia retroattiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di adottare un regolamento comunale diretto a disciplinare l’erogazione degli incentivi che erano riconosciuti in favore del personale tecnico dell’ente dal previgente articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006, sotto il profilo, in particolare, della percentuale massima di risorse da destinare allo scopo, con effetto retroattivo.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 353/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 settembre, hanno ribadito che per gli atti amministrativi a contenuto normativo – come appunto i regolamenti – vige la regola dell’irretroattività, con la sola eccezione dei casi in cui la retroattività sia prevista dalla legge (ordinaria, statale o regionale, atteso che la copertura costituzionale della irretroattività è prevista solo per la legge penale) o sia una caratteristica “naturale” dell’atto (es. annullamento che, de iure, produce effetto ex tunc).

Attualmente, gli “Incentivi per funzioni tecniche” sono disciplinati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che, ai commi 2, 3 e 4, prevede la destinazione ad un fondo apposito, in misura non superiore al 2%, delle risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dei singoli lavori, di cui l’80% da ripartire tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che abbiamo svolto “funzioni tecniche” ed i loro collaboratori, ed il restante 20% da impiegare per l’acquisito di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

La ripartizione tra i dipendenti dell’ente deve avvenire “con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

L’adozione del regolamento, dunque, continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.

Ciò in quanto il regolamento è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge.

In attesa della disciplina regolamentare, tuttavia, l’ente può procedere all’accantonamento delle risorse, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Ove poi il regolamento successivamente adottato dall’ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall’ente, la parte dell’accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-veneto-del-n-353-16


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