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Danno erariale derivante da erronea stima del valore dei beni da acquistare


La Giunta che delibera le sue scelte sulla base di una perizia di stima dell’economo palesemente erronea risponde dell’esborso del tutto sproporzionato sostenuto dall’ente locale.

La distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, infatti, non può giungere ad escludere ogni corresponsabilità degli amministratori che abbiano espressamente avallato un’operazione che sia palesemente antieconomica in pregiudizio dell’ente locale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 221 depositata il 5 settembre 2016.

Nel caso di specie la Giunta comunale aveva deciso di procedere all’acquisto di una serie di attrezzature (arredi, attrezzature di cucina, stoviglie e pentolame), installate dall’uscente gestore del ristorante condotto nei locali comunali (in forza di convenzioni di concessione ripetute per un lungo numero di anni).

A tal fine, era stato deciso di far eseguire con urgenza una perizia di stima all’economo comunale propedeutica al suddetto acquisto, successivamente disposto.

Nell’ambito del procedimento penale avviato per verificare l’esistenza di ipotesi delittuose nell’ambito della descritta operazione di acquisto di pentole ed attrezzature per la ristorazione, la consulenza tecnica redatta dall’incaricato della procura penale aveva evidenziato un palese travisamento dell’effettivo valore dei beni acquistati dal comune, nonché messo in luce i grossolani errori di calcolo e le anomalie contenute nella perizia di stima.

In ragione di ciò, la procura contabile aveva richiesto la condanna dei componenti della giunta e dell’economo, quale redattore della perizia di stima, per l’inutile e sproporzionato esborso a danno dell’amministrazione pubblica.

I giudici contabili, pur non ritenendo illogico e irrazionale l’acquisto deciso dalla Giunta, asseritamente finalizzato a favorire un possibile rapido riaffidamento della gestione del locale in tempo utile per l’avvio della stagione estiva, hanno comunque condannato i componenti dell’organo esecutivo per l’atteggiamento superficiale e di fiducia aprioristica riposto nei confronti della stima redatta dall’economo.

La decisione della Giunta era stata infatti espressa nei seguenti termini “si concorda con la perizia di stima proposta dall’ufficio, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili, da reperire sul titolo secondo della spesa.”.

A fronte dell’estrema superficialità della perizia di stima (viziata anche da errori di calcolo) la Giunta, nel semplice rispetto dei principi di efficienza ed economicità, alla stregua di qualunque operatore economico che si accinge ad acquistare beni usati risalenti nel tempo, avrebbe dovuto, usando un minimo di diligenza e attenzione, evidenziare la presenza delle chiare anomalie e manifestare dubbi sull’attendibilità della stima.

Allo stesso modo il funzionario economo, non avendo alcuna professionalità specifica né conoscenze adeguate all’incarico, avrebbe dovuto evidenziare ciò e rifiutare di redigere la perizia.

Leggi la sentenza
giur-toscana-sent-n-221-2016


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