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Toscana, del. n. 86 – Gestione associata e trattamento accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che stabilisce un limite (corrispondente importo determinato per l’anno 2015) all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, il quale deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In particolare l’ente, convenzionato con altro comune per lo svolgimento di alcune funzioni, ha chiesto se sia possibile attribuire la responsabilità del settore associato della polizia municipale ad un dipendente di un ente, con conseguente superamento dell’importo della retribuzione di posizione rispetto al 2015 nel comune in questione.

Ciò non comporterebbe un incremento del trattamento accessorio dei due enti (considerati cumulativamente) poiché l’altro comune già prevedeva tale posizione.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 86/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 settembre, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 riproduce sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, modificando i soli riferimenti temporali (non più come base di riferimento il 2010 ma il 2015), ma non mutando la sostanza e la ratio della disposizione

Il congelamento dei fondi ha una duplice funzione: da un lato, contenere la dinamica retributiva del personale; dall’altro, calmierare qualunque incremento dei fondi unici che non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti.

Secondo i magistrati toscani, pertanto, fermo restando il limite complessivo della spesa destinata al trattamento accessorio da parte di entrambi gli enti, è possibile procedere all’incremento del trattamento accessorio nella misura in cui si realizzino economie di bilancio derivanti da un utilizzo del personale più efficiente.

Ciò in quanto l’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle dinamiche del trattamento accessorio si contrappone al favor dello stesso verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 26/2014).

Si evidenzia che le problematiche connesse alla gestone del personale degli enti locali saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Riforma P.A.: le novità in materia di personale” in programma a Firenze il 20 ottobre 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 86 -16

 

Autonomie, deliberazione n. 26 – Indennità di P.O. e art. 9 comma 2-bis

 


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