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Sicilia, del. n. 162 – Stabilizzazione del personale precario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale precario prescindendo dai vincoli di finanza pubblica fissati per le assunzioni di personale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 162/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 settembre, hanno ricordato che l’articolo 27 della legge regionale n. 3/2016, come modificato da ultimo dalla l.r. 13/201613, al fine di agevolare le stabilizzazioni del personale precario, ha previsto per gli enti locali l’obbligo di approvare, entro il 30 settembre 2016, il piano programmatico delle assunzioni 2016/18, da trasmettere all’Assessorato regionale delle autonomie locali.

Per gli enti che non utilizzano interamente gli spazi assunzionali a disposizione, che non coprono i posti in dotazione organica e che non concludono le stabilizzazioni di cui al d.l. 101/2013 entro il 31 dicembre 2016, il medesimo art. 27 dispone una drastica penalizzazione finanziaria, attraverso la decurtazione del 50% (100% dal 2017) del contributo a valere sul fondo straordinario per gli equilibri di bilancio.

La disciplina regionale, pertanto, si discosta da quella nazionale (art. 1, commi 424 e ss., della legge 190/2014), che ha postergato le politiche di contrasto al precariato, ritenendole recessive rispetto alle esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province.

Senza considerare che il meccanismo di penalizzazione finanziario previsto per gli enti non stabilizzanti, risulta penalizzante per le amministrazioni più virtuose e prudenti che, nell’attuale stato di estrema difficoltà della finanza locale, potrebbero ritenere un’immissione stabile di personale nei propri ruoli organici non necessaria rispetto alle proprie esigenze funzionali, o comunque poco sostenibile finanziariamente.

Nelle more di un auspicabile intervento chiarificatore da parte del legislatore, i magistrati contabili hanno chiarito che le stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 risultano inquadrabili nel regime previsto dall’art. 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001 e nel conseguente contingentamento delle risorse assunzionali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 162 -16

 

 


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