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Gare: il termine per la stipula del contratto d’appalto non ha natura perentoria


Il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione per la stipula del contratto d’appalto non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3742 del 31 agosto 2016.

Concluso il procedimento di scelta del contraente, ovvero divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni (articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, prima articolo 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006).

Tale termine opera ogni qualvolta non sia stato stabilito diverso termine nella lex specialis e/o non sia stato diversamente concordato con l’aggiudicatario.

La norma in commento prosegue stabilendo che se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e in tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il legislatore ha inteso evidentemente tutelare gli interessi dell’impresa aggiudicataria in modo che non rimanga vincolata sine die alla propria offerta, considerato che in materia di appalti, e più in generale negli ambiti in cui si esplica un’attività economica soggetta alle regole del mercato, il “fattore tempo” è un elemento di estremo rilievo, in quanto il suo eccessivo protrarsi può determinare il mutamento delle condizioni economiche in base alle quali è stata presentata una determinata offerta in sede di gara ed avere dunque una pesante incidenza sulla convenienza economica dell’attività da svolgere.

In relazione alla mancata stipula del contratto, per ottenere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, è necessario che il presunto danneggiato dimostri che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell’amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento nella conclusione del contratto.

Presupposto della responsabilità precontrattuale è, infatti, la circostanza che una parte, nel corso delle trattative, abbia fatto sorgere nell’altra un ragionevole affidamento in ordine alla futura stipula di un contratto, interrompendo poi le trattative senza giustificato motivo.


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