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Illecito utilizzo del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile


I permessi concessi per assistere un familiare disabile, qualora non vengano sfruttati a tal fine, si configurano come un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, pari all’ammontare di quanto indebitamente riscosso, per effetto delle assenze arbitrarie dal servizio.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 220 depositata il 5 settembre 2016, con la quale è stato condannato per danno erariale un dipendente che aveva illecitamente beneficiato dei giorni di congedo ed indebitamente percepito le somme corrisposte durante i giorni di assenza, come accertato dal giudice penale.

La normativa fondante il congedo retribuito per assistere soggetti portatori di handicap trova il suo punto di riferimento nell’articolo 42 del d.lgs. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53), il quale prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, di fruire di congedo straordinario retribuito (della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa) per assistere familiari portatori di handicap grave.

Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i soli genitori e i fratelli conviventi (a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti).

In seguito quattro sentenze della Corte Costituzionale (nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009 e 203/2013) hanno successivamente ampliato il novero degli aventi diritti al beneficio, che ora è attribuito ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

Leggi la sentenza
Giur. Toscana, sent. n. 220 – 2016


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