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Giur. Toscana sent. 217 – Fondazione: responsabilità erariale per indebiti aumenti stipendiali al personale


Risponde del danno causato all’ente il Presidente della Fondazione che arbitrariamente, in assenza di ogni deliberazione del competente Consiglio di Amministrazione, provvede ad assumere illegittimamente la decisione di procedere ad un incremento degli importi stipendiali erogati a favore di alcuni dipendenti.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 217 depositata il 22 agosto 2016.

Nel caso di specie il Presidente di una Fondazione, senza alcuna deliberazione da parte dell’organo competente, ovvero del Consiglio di amministrazione, aveva disposto unilateralmente l’aumento degli stipendi di alcuni dipendenti della Fondazione, con la formula del cd. superminimo, in ragione di “ottimistiche previsioni e del meritevole comportamento”, nonché del Direttore, oltre ad autoattribuirsi un compenso non dovuto.

In primo luogo si evidenzia che la sezione giurisdizionale, nella considerazione del fatto che le ipotesi di danno erariale contestate riguardavano una Fondazione, quindi un soggetto di diritto privato costituito ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, con la sentenza n. 103/2014 aveva escluso la giurisdizione contabile.

Successivamente, con sentenza 486/2015, la sezione centrale di appello, esaminata nel concreto natura e caratteristiche della fondazione interessata, delle sue funzioni e delle risorse allo scopo impegnate, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile, trattandosi di ente chiamato a svolgere funzioni di interesse della collettività (e quindi pubbliche) con l’utilizzo di risorse pubbliche.

Da ciò non può che conseguire la responsabilità erariale in capo a tutti i soggetti che amministrano, indipendentemente dal titolo formale e dalle strutture organizzative, l’utilizzo di risorse pubbliche, derivanti dal bilancio pubblico, del quale devono assicurarne i fini per cui sono destinate (Cassazione civ., SS.UU, 19 luglio 2013, n. 17660).

In tal caso, il danno inferto al patrimonio dell’ente partecipato è danno all’ente ed alla relativa collettività territoriale, con l’ulteriore conseguenza della necessaria sussistenza del controllo officioso della Corte dei conti.

Vendendo alla questione, la procura contabile aveva citato in giudizio, oltre al Presidente, anche i componenti del consiglio di amministrazione e i revisori dell’ente, che avevano approvato i bilanci consuntivi da cui erano emerse le spese dannose.

La procura ne aveva domandato la condanna sulla scorta di una negligenza che aveva ravvisato tanto nell’omessa vigilanza sull’operato del Presidente quanto nell’approvazione dei bilanci.

I giudici contabili hanno ritenuto responsabile per il danno collegato all’indebito esborso, a fronte del quale l’ente non ha tratto alcuna concreta utilità, il Presidente della Fondazione e l’unico componente del Cda che era stato messo a conoscenza dei contestati aumenti e che aveva concorso alla loro concreta realizzazione procedendo a dare comunicazione alla Confesercenti, che si occupava dell’elaborazione dei conteggi e cedolini stipendiali, dell’entità degli aumenti.

Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, i giudici contabili hanno escluso la relativa responsabilità atteso che l’esame dei bilanci non avrebbe consentito loro di desumere esattamente l’entità dei pagamenti corrisposti ai singoli beneficiari (in particolare ai dipendenti della Fondazione, ovvero al direttore ed al presidente) risultando rappresentate le varie spese sostenute dall’ente in via aggregata.

Leggi la sentenza

CC Sez. giurisd. Toscana sent. n. 217-2016

 


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