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Giur. Lombardia sent. 144 – Regolamento “bonus bebè” discriminatorio: condannati amministratori per danno erariale


Rispondono del danno causato all’ente gli amministratori che decidono di resistere o ricorrere in giudizio nonostante la palese natura discriminatoria del regolamento adottato.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 144 depositata il 4 agosto 2016.

Nel caso di specie il Consiglio comunale aveva adottato il regolamento per l’approvazione dei criteri e modalità per l’erogazione del bonus bebè.

Tale provvedimento era stata impugnato da alcune associazioni che avevano evidenziato l’illegittimità anche costituzionale dei criteri adottati atteso che lo stesso prevedeva, tra i requisiti necessari, oltre alla residenza di almeno uno dei genitori nel territorio comunale da non meno di cinque anni, anche il requisito della cittadinanza italiana di entrambi i genitori.

Nonostante la natura discriminatoria del regolamento adottato dal Consiglio comunale e, in particolare, la palese violazione dell’articolo 43 del d.lgs. 215/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, la Giunta comunale aveva deciso di resistere in giudizio per ben tre gradi.

Il complessivo esborso sostenuto dal Comune, costituito dagli importi corrisposti per le spese legali, è stato addebitato ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco nonché al Segretario Generale quale Responsabile del Servizio Tecnico che aveva sempre espresso in tutte le delibere parere favorevole, senza obiettare alcuna illegittimità.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giurisd. Lombardia sent. n. 144-2016

 

 


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