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Umbria, del. n. 52 – Acquisto beni e servizi informatici e di connettività


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquistare beni e servizi informatici, di valore inferiore alla soglia dei 1.000 euro, evitando il tramite di Consip o dei soggetti aggregatori.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 52/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 agosto, hanno evidenziato che gli enti locali, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 502, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), sono esonerati dal far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solamente per gli acquisti di beni e servizi di carattere generico e di limitato importo (sotto la soglia dei 1.000 Euro).

Per gli acquisti di importo pari o superiore ai 1.000 euro e fino al limite della soglia di rilievo comunitario, è obbligatorio fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività vige invece un diverso regime, in quanto l’articolo 1, comma 512, della legge di stabilità 2016, impone, senza alcuna distinzione di valore (e, dunque, anche per l’acquisto di beni e servizi informatici di importo inferiore ai 1.000 Euro), il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori.

Modalità di acquisto autonomo sono consentite, dal comma 516, solamente in alcuni casi (autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, solo per beni non disponibili o idonei o nei casi di necessità ed urgenza, con comunicazione all’Anac e all’Agid).

La mancata osservanza di tali norme rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517).

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Umbria del. n. 52-16


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