I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 26/2016, pubblicata sul sito il 2 agosto, hanno chiarito che le operazioni di leasing finanziario stipulate e quindi poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015 costituiscono indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario.
Diversamente, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2015, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/2011.
La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale per il Veneto con deliberazione n. 262/2016.
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CC Sez. Autonomie del. n. 26-16