Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla eventuale incompatibilità tra l’incarico di Sindaco effettivo nel Collegio di revisione di una società in house e l’incarico di amministratore (Sindaco) in un Comune socio di minoranza di detta società.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 327/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, rilevando che la legge individua specificatamente il soggetto all’interno dell’ordinamento chiamato a fornire pareri sulla corretta operatività delle disposizioni tese alla disciplina della materia delle inconferibilità e incompatibilità, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (articolo 16 del d.lgs. 39/2013).
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 327 -16