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Lombardia, del. n. 213 – Personale dell’Unione in caso di scioglimento o di recesso


Un sindaco ha posto una serie di quesiti relativamente al riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti all’Unione, del personale in servizio presso quest’ultima, in caso di scioglimento dell’Unione o di recesso di uno dei Comuni aderenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 213/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno chiarito che è necessario distinguere tra:

  • personale originariamente dipendente dai Comuni aderenti all’Unione e a quest’ultima trasferito;
  • personale, di contro, autonomamente assunto dall’Unione stessa.

Per quanto riguarda il riassorbimento del personale originariamente dipendente dai Comuni aderenti all’Unione, ferma la possibilità per il Comune di procedere in tal senso, non appare postulabile, comunque, in astratto un “obbligo” di riassorbimento del suddetto personale, in quanto occorre far riferimento in concreto alle specifiche discipline contenute nello Statuto dell’Unione o nelle Convenzioni eventualmente adottate, che assumono carattere cogente per i Comuni aderenti (Corte dei conti, sez. Piemonte n. 57/2016).

Diversamente, nel caso di eventuale riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti, di personale direttamente assunto dall’Unione, trova applicazione l’ordinario regime di mobilità con i vincoli attualmente vigenti (riassorbimento del personale sovrannumerario degli Enti di area vasta).

Come evidenziato dai magistrati contabili non risulta applicabile, in questo caso, il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 4/2016 secondo cui, nel caso di trasferimento forzoso di personale proveniente da un ente pubblico soppresso non si applicano, in capo all’ente ricevente, i limiti assunzionali previsti dalla normativa.

Tale deliberazione si riferisce, infatti, al caso di una legge regionale, peraltro anche ad autonomia speciale, che ha espressamente stabilito la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico: com’è evidente, dunque, in questo caso il riassorbimento del personale è espressamente ed eccezionalmente disposto da una disposizione legislativa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 213 -16


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