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Lombardia, del. n. 200 – Spese a beneficio di dipendenti o amministratori: non sono spese di rappresentanza


Le spese per necrologi o per l’acquisto di fiori non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti o amministratori per la perdita di una persona cara.

Tali voci di spesa non solo non possono annoverarsi tra quelle di rappresentanza ma non devono gravare sul bilancio comunale, in quanto non inerenti alle finalità dell’ente locale.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 200 depositata il 19 luglio 2016, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Nel caso di specie il regolamento dell’ente aveva individuato con finalità di rappresentanza i necrologi e i fiori nei confronti di parenti di dipendenti e amministratori comunali in occasione di lutto.

Come osservato dai magistrati contabili, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno.

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Tali spese, dunque, devono essere:
–          strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo;
–          dirette a finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;
–          congrue e sobrie rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all’evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato, alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.

Rilevata l’illegittimità delle spese sostenute, i magistrati contabili hanno invitato l’amministrazione a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 200 -16

 


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