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Lombardia, del. n. 191 – Assunzione di impegni di spesa in costanza di esercizio provvisorio


Un sindaco ha chiesto se la mancata approvazione del bilancio di previsione 2016 precluda la possibilità di assumere un impegno di spesa riferito ad un servizio erogato da un operatore economico terzo in base ad un appalto di durata triennale.

L’ente ha premesso che il servizio è erogato in virtù di un appalto di durata triennale, avente una pluralità di oggetti (affiancamento pre e post scuola, assistenza agli alunni diversamente abili, assistenza mensa, assistenza scuolabus e centro estivo).

Negli atti di gara è stato precisato che la stazione appaltante si riserva annualmente di dare avvio, in tutto o in parte, ai servizi oggetto di affidamento, impegnando contestualmente gli importi necessari per l’espletamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 191/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno ricordato che se il bilancio di previsione non viene approvato entro i termini previsti dal decreto ministeriale di differimento (per il 2016, il 30 aprile), l’ente può assumere solo obbligazioni (impegni) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da tassative previsioni di legge o, infine, quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente (art. 163, comma 2, del Tuel).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 191 -16

 


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