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Piemonte, del. n. 93 – Assunzioni: modalità e limiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere un’unità di personale utilizzando il residuo assunzionale determinatosi nell’anno 2013 con il collocamento a riposo di un dipendente.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 93/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 luglio, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 26/2015 secondo cui gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento specifico alla percentuale di spesa da rispettarsi in sede di assunzione del dipendente:

  • nel caso in cui l’assunzione avvenga mediante procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, non si applicano i limiti relativi al turn over (oggi, nella misura del 25% ai sensi dell’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015);
  • nel caso in cui l’assunzione avvenga mediante procedura di mobilità tra enti in situazioni differenti ovvero mediante concorso pubblico, opera la limitazione di spesa fissata attualmente nella misura del 25%.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 93 -16


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