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Società in house: la verifica sull’inconferibilità dei membri del Cda spetta al socio pubblico


Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione di una società in house proposta o effettuata dalla p.a. controllante, la verifica circa la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità compete al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione controllante.

Tuttavia, tenuto conto che il R.P.C. è, in generale, chiamato a verificare non solo la sussistenza, ma anche l’insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, una volta avvenuta la nomina, il R.P.C. della società in house è tenuto ad effettuare i successivi necessari accertamenti e a svolgere le funzioni e i compiti propri del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione.

Questo quanto ribadito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 671 del 21 giugno 2016.

Nel caso di specie il Responsabile della prevenzione della corruzione di una società in house, partecipata al cento per cento da p.a., aveva chiesto chiarimenti in merito alla titolarità del potere di accertamento e vigilanza di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nominato dal socio pubblico.

Come evidenziato dall’Anac, le società in house rientrano a pieno titolo nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del forte rapporto di controllo che le lega alle amministrazioni partecipanti con le quali, pertanto, condividono i medesimi rischi di corruzione.

Le società in house, pertanto, devono adottare un Piano anticorruzione e nominare un Responsabile dello stesso.

Quest’ultimo è chiamato quindi ad elaborare, in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza, ogni misura volta alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege 190/2012, misura che sarà successivamente adottata dal Consiglio di Amministrazione della società o da un qualunque altro organo con funzioni di indirizzo.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione nominato, nelle società in house, dal socio pubblico, la verifica circa la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, spetta al R.P.C. dell’Amministrazione che nomina il C.d.A.

Tuttavia, tenuto conto che il R.P.C. è, in generale, chiamato a verificare non solo la sussistenza, ma anche l’insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, una volta avvenuta la nomina o il rinnovo del C.da. sarà il R.P.C. della società in house ad effettuare i successivi necessari accertamenti.

Si assiste, cioè, ad una sorta di passaggio di testimone tra i due R.P.C., quello della amministrazione controllante e quello della società in house.

SELF, svolge attività di formazione e supporto pratico-operativo in materia di anticorruzione e trasparenza.
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