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Liguria, del. n. 71 – Rimborso spese di viaggio amministratori: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio comunale, il quale, in assenza di mezzi pubblici idonei, utilizza il mezzo proprio per raggiungere la sede ove è chiamato a svolgere le proprie funzioni politico-istituzionali.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 71/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 luglio, hanno richiamato l’articolo 84, comma 3, del Tuel che disciplina il rimborso delle spese spettanti agi amministratori che risiedono fuori dal comune dove sono stati chiamati a prestare il proprio mandato.

Tale norma, al fine di assicurare il concreto esercizio dello status di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all’accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive, prevede il “rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute”.

Secondo un orientamento della magistratura contabile (Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, del. n. 65/2015 e sez. Puglia, del. n. 58/2016), sia per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore per accedere alla sede dell’ente (art. 84, comma 3), che per la diversa ipotesi dell’amministratore che si reca per ragioni di mandato in un luogo diverso dalla sede dell’ente di appartenenza (art. 84, comma 1), non è possibile procedere con un rimborso di carattere forfetario (quale quello parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina).

In caso di utilizzo di mezzo proprio da parte dell’amministratore, pertanto, è possibile rimborsare un importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico (in conformità al principio, affermato in materia di missioni del personale dipendente, secondo il quale è possibile rifondere i costi sostenuti per l’utilizzo del proprio veicolo in misura non superiore agli oneri che l’ente pubblico avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto pubblico).

Di diverso avviso i magistrati della Liguria secondo cui la fattispecie del rimborso delle spese all’amministratore che risiede fuori comune è differente, per natura e funzione, da quella dell’amministratore comandato in missione.

In tale prospettiva, anche sul mero piano letterale, la limitazione dei rimborsi alle “spese effettivamente sostenute”, presente nel comma 3 dell’articolo 84 del d.lgs. 267/2000, non sembra poter escludere la possibilità di attribuire, in caso di necessitato e motivato utilizzo del mezzo proprio, un rimborso forfetario, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (comunemente utilizzati da tutte le PA). Con il rimborso, in caso di uso del mezzo proprio, in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina il percipiente viene ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, “effettivamente sostenuta”.

Tale modalità di rimborso non costituisce un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (oltre che congrua, in quanto ancorata a parametri normativi, quale l’art. 77-bis del d.l. 112/2008) del rimborso di una spesa “effettivamente sostenuta”, in assenza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore.

Considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme, la questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 71 -16


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