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Incarichi a soggetti esterni: è necessario pubblicizzare adeguatamente l’avviso


L’avviso relativo all’espletamento di una procedura comparativa per l’assegnazione degli incarichi esterni, basata sulla valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, deve essere adeguatamente pubblicizzato per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell’ente.

Tale periodo, da determinarsi nel regolamento, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni.

Questo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, sez. contr. Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 65/2016, in sede di esame del Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza adottato da un ente.

Ciascun ente locale, ai sensi della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) è tenuto a dotarsi di un regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.

Come evidenziato dai magistrati contabili il regolamento deve normare i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi esterni che devono comunque essere affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione, a seguito di una procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata, aperta a tutti i possibili interessati.

Relativamente al profilo della pubblicità dei provvedimenti di affidamento di incarichi, il d.lgs. 33/2013 e, in particolare, l’articolo 15, obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.

In particolare, è necessario pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell’atto; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati.

Tale pubblicazione costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

I dati richiesti devono essere pubblicati “per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto (articolo 15, comma 3, del d.lgs. 33/2013).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 65 -16

 


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