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Puglia, del. n. 131 – Assunzioni vigili stagionali: limiti e vincoli


Un sindaco ha chiesto se le assunzioni di vigili stagionali, finanziate con i proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada di cui all’articolo 208, comma 5 bis, del d.lgs 285/1992, siano assoggettate ai limiti di spesa per il lavoro flessibile sanciti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 131/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno ricordato che il quadro di disciplina relativo all’assunzione dei vigili stagionali è attualmente delineato:

  • dall’articolo 208, comma 5 bis, del d.lgs 285/1992, secondo cui le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada;
  • dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, che fissa un limite generale di spesa per le assunzioni a tempo determinato, individuando espressamente talune esclusioni;
  • dall’articolo 5 del d.l. 78/2015, che, nell’introdurre un regime differenziato per agevolare il passaggio del personale di polizia provinciale nei ruoli di polizia municipale e nel prevedere un espresso divieto, a pena di nullità, di reclutamento di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fa salve “le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.” (comma 6, secondo periodo art 5 d.l. 78/2015).

Come ribadito dai magistrati contabili, sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 208 comma 5 bis del d.lgs. 285/1992, ciò non toglie che tali spese vadano integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto flessibile (Sez.  Campania, n. 222/2013; Sez. Basilicata n. 49/2013; Sez. Lombardia n. 21/2012; Sez. Liguria n.  26/2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 131 -16


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